Nel caso di inadempimento contrattuale di una societa’ di capitali, la responsabilita’ risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualita’, ma implica, secondo la previsione dell’articolo 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.
In ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano avere causato l’affidamento del terzo circa la solidita’ economico-finanziaria della societa’ e la decisione del medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l’amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso e’ onerato di provare non soltanto tale falsita’, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell’inadempimento della societa’. (Cassazione civile, sentenza n. 17794, 8 settembre 2015)