In materia condominiale, nelle azioni promosse dall’amministratore per la riscossione delle spese condominiali di competenza delle singole unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva, sono passivamente legittimati soltanto i rispettivi proprietari effettivi di dette unita’, e non anche coloro che possano apparire tali, a nulla rilevando la reiterazione continuativa di comportamenti propri del condomino, ne’ sussistendo esigenze di tutela dell’affidamento di un terzo di buona fede nella relazione tra condominio e condomino ( Cassazione civile, ordinanza 9 ottobre 23621)