L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può essere convenuto in giudizio per ogni azione che verta su fatti di spoglio o turbativa riguardanti le parti comuni dell’edificio e ha facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius. Si tratta, infatti, di controversie comprese nell’ambito delle sue attribuzioni ex articolo 1130 del codice civile. Ciò in quanto l’amministratore ha, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti conservativi – tra i quali rientrano anche quelli a tutela del possesso – dei diritti relativi ai beni condominiali (Cassazione civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20007).