In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, in sede giudiziale, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. Di conseguenza il genitore che abbia anticipato queste spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. (Cassazione civile, ordinanza 15 Febbraio 2021 n. 3835)