Il termine annuale di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, di cui all’articolo 1669 del codice civile, decorre dal momento in cui il denunciante ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non solo della gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell’incidenza della stessa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale tra i dissesti e l’attività di esecuzione dell’opera. Affinché il termine cominci a decorrere, è necessaria, quindi, la percezione degli effetti e del loro nesso eziologico con i fattori scatenanti: occorre avere acquisito la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause. (Cassazione civile, Sentenza 5 Aprile 2022 n. 11034)
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