Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non e’ avvenuto e che il possesso del titolo e’ dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dal Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 45, comma 1, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore (Sentenza n.1076 della Corte di Cassazione del 21 Gennaio 2016)