Non ha diritto alla provvigione il mediatore se, una prima fase delle trattative avviate con il suo intervento non ha dato risultato positivo e si possa affermare che la conclusione dell’affare cui le parti sono successivamente pervenute è indipendente dall’intervento del mediatore che le ha poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative è avvenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili alle precedenti o da queste condizionate. (Cassazione civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22426).