La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2054 c.c. e della L. n. 990/ 1969, articolo 1 (ed ora dell’articolo 122 del d.lgs. n. 209/2005), gli estremi della fattispecie “circolazione”. Ne consegue che, dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate, risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso (Cassazione civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14800) .