L’art. 1665 c.c., in materia di appalto, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. (Cassazione civile,Sentenza 3 giugno 2020, n. 10452)