Preliminare di vendita – immobile da costruire realizzato con vizi o difformità – non incidenza su struttura e funzione – incidenza sul valore, ovvero su secondarie modalità di godimento – azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell’art. 2932 cod. civ. e riduzione del prezzo – ammissibile

 

Nel caso di preliminare di vendita di immobile da costruire che venga realizzato con vizi o difformità, che non lo rendano oggettivamente diverso, per struttura e funzione, ma incidano solo sul suo valore, ovvero su secondarie modalità di godimento, il promissario acquirente, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore, non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell’art. 2932 cod. civ., chiedendo, contestualmente e cumulativamente, la riduzione del prezzo, tenuto conto che il particolare rimedio offerto dal citato art. 2932 cod. civ. non esaurisce la tutela della parte adempiente, secondo i principi generali dei contratti a prestazioni corrispettive, e che una pronuncia del giudice, che tenga luogo del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare, configura un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l’interesse del promissario alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente. (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 27 febbraio 2017, n. 4939)