Nella definizione giudiziale della crisi coniugale per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se, nel corso della vita matrimoniale, siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, che abbiano riequilibrato le rispettive condizioni economiche.
In alternativa deve valutare se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile (Cassazione Civile, ordinanza 29 luglio 2024, n. 21111)