Assegno divorzile e accordi coniugali con attribuzioni patrimoniali

Nella definizione giudiziale della crisi coniugale per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se, nel corso della vita matrimoniale, siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, che abbiano riequilibrato le rispettive condizioni economiche.

 In alternativa deve  valutare se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile (Cassazione Civile, ordinanza 29 luglio 2024, n. 21111)

Apprezzamento della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art 1455 c.c.

In materia di apprezzamento della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata se il giudice non individua i parametri in base dei quali afferma che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente.  Questi parametri  non possono prescindere dalle emergenze della causa, conseguentemente il  giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse”. (Cassazione civile, Ordinanza n.13784, 17 maggio 2024)

Liberalità indirette e applicabilità delle norme sulla donazione

L’art. 809 c.c., nell’indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa ( liberalità indirette) , va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l’art. 771 c.c. non essendo richiamato dall’art. 809 c.c.  (Cassazione civile, Ordinanza 23 aprile 2024 n. 10979).