L’assegno divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa.


Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cassazione civile, 18 ottobre 2019, n. 26594)

LinkedIn
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM
Wordpress blog