Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385/ 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in presenza dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non la abbia fornita (Cassazione civile, Sentenza 13 settembre 2021 n.24641).