Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il sol fatto che il figlio vada a studiare in altra città. Ciò almeno fino a quando il figlio mantenga un rapporto diretto e di coabitazione con il genitore assegnatario, facendo regolarmente ritorno presso la casa coniugale e conviva stabilmente in tali periodi (Cassazione civile, Ordinanza 8 luglio 2022, n. 21749)