La servitu’ di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitu’ volontaria con la conseguenza che, ai fini del relativo acquisto, e’ irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitu’ di passaggio coattivo, desumibili dagli articoli 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto ( Cassazione civile, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13223).
servitù – fondo dominante dotato di precedente accesso – interclusione assoluta – sussistenza – esclusione
La situazione di interclusione assoluta deve essere esclusa tutte le volte in cui il fondo dominante sia dotato di un precedente accesso, ritenuto tuttavia insufficiente da parte del titolare del fondo dominante, con la conseguenza che la domanda volta alla costituzione di un nuovo passaggio, sia pure a carico dello stesso fondo già gravato dell’accesso inadeguato, ne impone la qualificazione in termini di domanda proposta ai sensi dell’articolo 1052 del Cc (Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 4 aprile 2019, n. 9392.)