Il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineita’ naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini (Cassazione civile, Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20835)