Deve escludersi che rientrino tra gli obblighi del mediatore, ex art 1759 c.c., in assenza di specifico incarico ed anche per assenza delle necessarie competenze tecniche , l’accertamento della presenza e la natura giuridica delle irregolarità edilizie esistenti nell’immobile di uno stipulando preliminare di vendita, della loro sanabilità e delle loro conseguenze circa la commerciabilità dell’immobile e sulla validità degli atti che lo riguardano (Corte D’Appello di Venezia, Sentenza n. 3464 del 3 settembre 2019).