L’accettazione tacita dell’eredità richiede, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che si tratti di un atto cui è legittimato solo chi ha la qualità di erede. La disposizione recita, infatti: “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all’eredità, ad esempio, per la Cassazione Civile (Ordinanza nr 9436/2025) ha queste caratteristiche e comporta accettazione tacita dell’eredità. Nel caso di azione giudiziale proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in forza di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità e, secondo la Cassazione (sentenza nr 14288/2025) , unitamente all’allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità. Ciò in quanto l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto chiamato all’eredità, che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di questa accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede