Accettazione tacita dell’eredità: recenti pronunce della Cassazione civile 

L’accettazione tacita dell’eredità richiede, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che si tratti di un atto cui è legittimato solo chi ha la qualità di erede. La disposizione recita, infatti: “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.

La stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all’eredità, ad esempio, per la Cassazione Civile (Ordinanza nr 9436/2025) ha queste caratteristiche e comporta accettazione tacita dell’eredità. Nel caso di azione giudiziale proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in forza di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità e, secondo la Cassazione (sentenza nr 14288/2025) , unitamente all’allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità. Ciò in quanto l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto chiamato all’eredità,  che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di questa accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede

 

L’art. 1665 c.c., in materia di appalto, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi l’accettazione da parte del committente

L’art. 1665 c.c., in materia di appalto, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. (Cassazione civile,Sentenza 3 giugno 2020, n. 10452)

eredità – accettazione tacita – comportamento che presuppone la volontà di accettarla – necessità – sussiste

L’accettazione tacita dell’eredità si puo’ desumere da un comportamento tale da presupporre la volonta’ di accettare l’eredita’; puo’ legittimamente reputarsi implicita nell’esercizio, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo volte alla rivendica o alla difesa della proprieta’ o ai danni per la mancata disponibilita’ di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’articolo 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cassazione civile, sentenza 11 marzo 2019, n. 6907).