eredità – accettazione tacita – comportamento che presuppone la volontà di accettarla – necessità – sussiste

L’accettazione tacita dell’eredità si puo’ desumere da un comportamento tale da presupporre la volonta’ di accettare l’eredita’; puo’ legittimamente reputarsi implicita nell’esercizio, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo volte alla rivendica o alla difesa della proprieta’ o ai danni per la mancata disponibilita’ di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’articolo 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cassazione civile, sentenza 11 marzo 2019, n. 6907).

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