La giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente a norma dell’art.8 del Reg. CE n. 2201/2003. (Cassazione civile, Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15728).
Affidamento figli minori – giudizio prognostico relativo alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio – formulazione – criteri
In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacita’ dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita’ di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita’ a un assiduo rapporto, nonche’ della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che e’ in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialita’, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cassazione civile, ordinanza 28 settembre 2017, n. 22744)