Il promissario acquirente di un bene immobile che , in virtu’ di un contratto preliminare di compravendita, da un lato, anticipi in tutto o in parte il pagamento del prezzo e, dall’altro, ottenga l’immediata immissione nel godimento del bene per effetto dell’esecuzione anticipata della consegna della cosa da parte del promittente venditore, non puo’ essere qualificato come possessore in grado di acquisirne la proprieta’ a titolo di usucapione, non avendo egli l’animus possidendi che, essendo uno stato di fatto, non puo’ essere trasferito La consegna del bene e l’anticipato pagamento del prezzo non sono indici della natura definitiva della compravendita, in quanto -qualunque ne sia la giustificazione causale – e’ sempre e solo il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale. ( Cassazione civile, ordinanza 24 ottobre 2023 n. 29447)