La consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell’articolo 1665 c.c., comma 3), libera l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilita’ per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo .
Se invece trattasi di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non e’ liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
Ne consegue che, in tali ipotesi, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale e’ da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, salvo che per vizi di motivazione (Cassazione civile, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 11)
appaltatore – opere edilizie – strutture o basamenti preesistenti – verifica idoneità strutture – necessità – sussiste
Nel caso di di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l’appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell’arte, l’idoneita’ delle anzidette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l’inidoneita’ di tali strutture, procede egualmente all’esecuzione dell’opera. (Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23174)
Appartamento condominiale – furto – ponteggi esterni per ristrutturazione edificio – corresponsabilità appaltatore e condominio – sussiste
Nel caso di commissione di un furto in un appartamento condominiale agevolato dalla presenza di ponteggi esterni per la ristrutturazione dell’edificio, la responsabilita’ del condominio a titolo di custodia si affianca a quella dell’appaltatore di cui all’articolo 2043 cod. civ., perche’ sul condominio grava l’obbligo di vigilare e custodire il soggetto a cui sono affidati i lavori (Corte di Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2017 n. 29648)