Responsabilità per vizi palesi – consegna opera e sua accettazione – esclusione responsabilità appaltatore ; responsabilità per vizi occulti – consegna opera e sua accettazione – non esclude responsabilità appaltatore.

La consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell’articolo 1665 c.c., comma 3), libera l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilita’ per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo .
Se invece trattasi di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non e’ liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
Ne consegue che, in tali ipotesi, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale e’ da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, salvo che per vizi di motivazione (Cassazione civile, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 11)


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