Nella separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l’ignoranza, da parte del locatore, della successione “ex lege” non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell’opponibilità della stessa al locatore ceduto. (Cassazione civile, Sentenza 7 novembre 2019, n. 28615)
Assegnazione casa coniugale – assegnatario – esonero pagamento canone – sussiste. Assegnazione casa coniugale- assegnatario – spese per uso abitazione – esonero – non sussiste
L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario.( Cassazione civile, ordinanza 7 maggio 2018, n.10927 )