Nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’articolo 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, disciplinata dall’articolo 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme dell’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale previsto dall’art. 2945, comma 1, c.c. .(Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 luglio 2019, n. 18672.)
Atti interruttivi del possesso nei confronti del possessore usucapente: atti di diffida e di messa in mora – inidoneità; atti che comportano la perdita materiale del possesso di fatto sulla cosa, atti giudiziali volti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso – idoneità
Non e’ consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali volti ad ottenere, “ope iudicis”, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che, mentre puo’ legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale, atti interruttivi non risultano, per converso, ne’ la diffida ne’ la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volonta’ del titolare del corrispondente diritto reale
Gli atti di diffida e di messa in mora, come la richiesta per iscritto di rilascio dell’immobile occupato, sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volonta’ del titolare del diritto reale. (Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20611).