In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, e puo’ essere comprovata tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove sia congruamente motivato (Corte di Cassazione, Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14081.)