La convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata.
Il convivente more uxorio deve restituire all’ex i beni da lui acquistati, anche se la casa è stata gli è stata assegnata per viverci con i figli minori. Dalla restituzione vanno esclusi i beni di stretta necessità dei figli e individuarli spetta alle parti che possono risolvere l’eventuale conflitto sul punto davanti al giudice della famiglia. (Cassazione civile, sentenza n. 4685 del 23 Febbraio 2017),