Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il sol fatto che il figlio vada a studiare in altra città. Ciò almeno fino a quando il figlio mantenga un rapporto diretto e di coabitazione con il genitore assegnatario, facendo regolarmente ritorno presso la casa coniugale e conviva stabilmente in tali periodi (Cassazione civile, Ordinanza 8 luglio 2022, n. 21749)
assegnazione casa coniugale – finalità esclusiva – protezione prole.
L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge piu’ debole ed e’ espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli. E’ uno strumento di protezione della prole e non puo’ conseguire altre e diverse finalita’ ( Corte di Cassazione, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604)