La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2054 c.c. e della L. n. 990/ 1969, articolo 1 (ed ora dell’articolo 122 del d.lgs. n. 209/2005), gli estremi della fattispecie “circolazione”. Ne consegue che, dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate, risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso (Cassazione civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14800) .
articolo 2051 c.c. – responsabilità custode – danni cagionati da cosa custodita – criterio di imputazione responsabilità caso fortuito – fatto naturale o del terzo- imprevedibilita’ ed inevitabilita’ da un punto di vista oggettivo –
L’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cassazione civile, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482)