Figlio-studente in altra città e revoca della casa coniugale

Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il sol fatto che il figlio vada a studiare in altra città. Ciò almeno fino a quando il figlio mantenga un rapporto diretto e di coabitazione con il genitore assegnatario, facendo regolarmente ritorno presso la casa coniugale e conviva stabilmente in tali periodi (Cassazione civile, Ordinanza 8 luglio 2022, n. 21749)

Gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa, cessano con la coabitazione.

In forza dell’art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, che non può, quindi, ritenersi ripristinata per ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale (Corte di Cassazione, Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20323.)