Nei contratti di appalto, l’obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, in base all’articolo 1665, ultimo comma c.c., solo all’esito dell’accettazione dell’opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, puo’ ritenersi avvenuta soltanto all’esito del collaudo dell’opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l’appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione (Cassazione civile, Ordinanza, 22 novembre 2023 n. 32512)
L’art. 1665 c.c., in materia di appalto, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi l’accettazione da parte del committente
L’art. 1665 c.c., in materia di appalto, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. (Cassazione civile,Sentenza 3 giugno 2020, n. 10452)