L’articolo 179, comma 2, lettera f) attribuisce la natura di beni personali ai “beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio”: il riferimento ai “beni sopraelencati”, cioe’ quelli specificati alle lettera a)-e), non consente di annoverare fra gli stessi il denaro contante, che si trovi nella disponibilita’ del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza, la quale deve essere, per legge, dipendente dalla vendita o permuta di uno dei beni di cui alle lettere da a) a e). (Cassazione Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26981)