Mediatore – diritto alla provvigione – attività svolta in concreto fattore esclusivo e determinante della conclusione dell’affare – necessità – esclusione

 

Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l’attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante della conclusione dell’affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l’attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell’esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull’efficacia causale, esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore, ovvero dell’eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle trattative (Corte d’Appello di Venezia – sentenza nr 55/2017).