concordato preventivo –  trattamento preferenziale (c. d. prededuzione)- i crediti  attinenti  alla prosecuzione dei contratti pendenti  e crediti instauratisi successivamente come nuovi rapporti –  conformita’ al piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale  – necessità – sussiste

In materia  di  concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (c. d. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purche’ in conformita’ del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, in modo che cosi’ si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato (Corte di Cassazione Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12044)

Domanda concordato preventivo – finalità – differimento fallimento – inammissibilità – sussiste.                                                                                          Abuso del processo – violazione canoni correttezza e buona fede – perseguimento finalità eccedenti o deviate da quelle previste   da ortdinamento – sussiste

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti. (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 16 maggio 2017, n. 12066)

Procedimento prefallimentare – concordato preventivo – debitore gia’ sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese – nuova audizione – necessità – esclusa. Pendenza domanda di concordato preventivo – impedimento temporaneo della dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla Legge Fallimentare agli articoli 162, 173, 179 e 180 – sussiste.

 

L’audizione del debitore, prevista dalla L.F., articolo 162, comma 2 non e’ necessaria quando l’istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell’ambito di un procedimento prefallimentare in cui il debitore sia gia’ stato sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese, in quanto il suddetto obbligo e’ funzionale a consentire al medesimo, in ispecie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese.

La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L.F., articolo 161, comma 6 impedisce solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L.F., articoli 162, 173, 179 e 180 , ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., ne’ ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto e, si aggiunge, sfociare nella dichiarazione di fallimento, senza necessita’ di reiterazione di alcun nuovo impulso da parte degli originari istanti (ove non ne sia dimostrata la rinuncia alle domande, nella specie esclusa), formalita’ del tutto incompatibile sia con il carattere unitario del procedimento, sia con l’esigenza di definizione celere delle domande, momentaneamente improcedibili al sopraggiungere di quella di concordato. (Cassazione civile, sentenza n.2320 del 5 febbraio 2016)