Procedimento prefallimentare – concordato preventivo – debitore gia’ sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese – nuova audizione – necessità – esclusa. Pendenza domanda di concordato preventivo – impedimento temporaneo della dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla Legge Fallimentare agli articoli 162, 173, 179 e 180 – sussiste.

 

L’audizione del debitore, prevista dalla L.F., articolo 162, comma 2 non e’ necessaria quando l’istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell’ambito di un procedimento prefallimentare in cui il debitore sia gia’ stato sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese, in quanto il suddetto obbligo e’ funzionale a consentire al medesimo, in ispecie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese.

La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L.F., articolo 161, comma 6 impedisce solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L.F., articoli 162, 173, 179 e 180 , ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., ne’ ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto e, si aggiunge, sfociare nella dichiarazione di fallimento, senza necessita’ di reiterazione di alcun nuovo impulso da parte degli originari istanti (ove non ne sia dimostrata la rinuncia alle domande, nella specie esclusa), formalita’ del tutto incompatibile sia con il carattere unitario del procedimento, sia con l’esigenza di definizione celere delle domande, momentaneamente improcedibili al sopraggiungere di quella di concordato. (Cassazione civile, sentenza n.2320 del 5 febbraio 2016)

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