Condominio e azione di responsabilità da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare.

Nel condominio negli edifici, in caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, si applica l’art. 2051 cod. civ. considerando la posizione del soggetto proprietario o avente l’uso esclusivo ed il rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso.

È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 cod. civ., comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio.  

Questa concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria. (Cassazione civile, Ordinanza 14 dicembre 2023 n. 35027)

Condominio – riscaldamento centralizzato- adozione sistema contabilizzazione calore – ripartizione spese – criterio- consumo registrato – conseguenze – riparto sulla base di criteri diversi – illegittimità

Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, nel quale è stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato. E’illegittima, pertanto, una suddivisione di tali oneri – sia pure parziale – basata sui valori millesimali delle singole unità immobiliari, né sono rilevanti i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio (Cassazione civile, sentenza n. 28282 del 04/11/2019).

condominio – creditore munito di titolo esecutivo – espropriazione tutti beni comuni – possibilità – sussiste

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea. (Cassazione civile, Sentenza 14 maggio 2019, n. 12715)

condominio di edifici-    bene appartenente a quelli  di cui all’articolo 1117 c.c. – tutela  della proprietà –  prova – necessità  rigore richiesto per la rivendicazione – esclusione.

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprieta’ di un bene appartenente a quelli indicati dall’articolo 1117 c.c. non e’ necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprieta’ del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioe’ sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale. ( Cassazione Ordinanza 7 agosto 2018, n. 20593)

Appartamento condominiale – furto –  ponteggi esterni per ristrutturazione edificio – corresponsabilità appaltatore e condominio  – sussiste

Nel caso di commissione di un furto in un appartamento condominiale agevolato dalla presenza di ponteggi esterni per la ristrutturazione dell’edificio, la responsabilita’ del condominio a titolo di custodia si affianca a quella dell’appaltatore di cui all’articolo 2043 cod. civ., perche’ sul condominio grava l’obbligo di vigilare e custodire il soggetto a cui sono affidati i lavori (Corte  di Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2017  n. 29648)

condominio- azioni reali contro singoli condomini o contro terzi – esperibilità – presupposti

In tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarita’, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore e’ autonomamente legittimato ex articolo 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea ex articolo 1131 comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c.  (Cassazione Civile, Ordinanza 23 Luglio 2018, n. 19489 ).

Condominio – azioni promosse dall’amministratore – riscossione spese condominiali di competenza delle singole unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva  – legittimazione   passiva –  proprietari effettivi di dette unita’

In materia condominiale, nelle azioni promosse dall’amministratore per la riscossione delle spese condominiali di competenza delle singole unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva, sono passivamente legittimati soltanto i rispettivi proprietari effettivi di dette unita’, e non anche coloro che possano apparire tali, a nulla rilevando la reiterazione continuativa di comportamenti propri del condomino, ne’ sussistendo esigenze di tutela dell’affidamento di un terzo di buona fede nella relazione tra condominio e condomino ( Cassazione civile, ordinanza 9 ottobre 23621)

Condominio- opere di ristrutturazione edilizia e interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti –   rovina o evidente pericolo di rovina o gravi difetti – incidenza sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene – articolo 1669 c.c.- applicabilità – sussiste

 

L’articolo 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 marzo 2017, n. 7756)

Condominio – sottotetto – proprietà comune condominiale – condizioni.

In tema di Condominio il sottotetto è proprietà comune condominiale a meno che non risulti diversamente dall’atto di acquisto o dalle caratteristiche strutturali del sottotetto medesimo. Nel caso in cui non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorieta’ supposto dall’articolo 1117 c.c., tra il sottotetto e la destinazione all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, in quanto lo stesso sottotetto assolve all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidita’ l’appartamento dell’ultimo piano, e non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, esso va considerato pertinenza di tale appartamento. (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 novembre 2016, n. 23902)