Qualora sia accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto fra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa (Cassazione civile, Ordinanza 18 febbraio 2022 n. 5447).