La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale e non un contratto sinallagmatico. Ad essa, pertanto, non si applica la disciplina prevista dall’art. 1461 c.c., il presupposto della quale è l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l’altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa ed effetto dell’altra.
(Cassazione Civile, Ordinanza 5 novembre 2020 n. 24698)