Coniuge –  intollerabilita’ della convivenza per  violazione doveri matrimoniali  – valutazione responsabilita’  –   istituzionalmente riservata al giudice di merito. Presenza di motivazione congrua e logica – censura in sede di legittimita’- esclusione

La valutazione della responsabilita’ di un coniuge nel determinarsi della intollerabilita’ della convivenza  per  violazione dei doveri matrimoniali e’ istituzionalmente riservata al giudice di merito e non puo’ essere censurata in sede di legittimita’ in presenza di motivazione congrua e logica

Nella separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.  (Cassazione civile, ordinanza, 3 settembre 2018, n. 21576)

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coniuge – nuova famiglia di fatto –  presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge- esclusione  

L’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorche’ di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’articolo 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita’ dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cassazione Civile, Sentenza 27 giugno 2018, n. 16982)

Inosservanza obbligo di fedelta’ coniugale – intollerabilita’  prosecuzione della convivenza ed addebito della separazione – circostanza sufficiente   Relazione di un coniuge con estranei  –   plausibili sospetti di infedelta’   –  offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge – addebitabilità separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. –

L’ inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave,  di regola sufficiente a determinare l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.  La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e’ coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelta’ e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge. Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà ( Cassazione civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3923).