Ai fini della costituzione convenzionale di una servitu’ prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma è sufficiente che dall’atto scritto si desuma la volonta’ delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Ciò sempre che l’atto abbia natura contrattuale, rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso risulti in modo inequivoco la volonta’ delle parti di costituire la servitu’, anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Corte di Cassazione, Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18465.)