Se il credito per cui si procede e’ solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, non e’ consentita, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale

Se il credito per cui si procede e’ solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attivita’ professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non e’ consentita, ai sensi dell’articolo 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (Corte di Cassazione, Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8201)

fallimento -imprenditore commerciale -stato di insolvenza – situazione d’impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni

Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cassazione civile, ordinanza 10 Giugno n. 15572).

Opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione – accertamento fondatezza pretesa fatta valere

Nel giudizio di cognizione instauratosi a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarita’, sufficienza e validita’ degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. (Cassazione civile, ordinanza n.6404 del  15 marzo 2018,)