Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva

Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, immediatamente, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.( Cassazione civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22629.)

decreto ingiuntivo avverso società persone – onere opposizione – ciascun socio – sussiste

Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Ciascun socio, pertanto, ha l’onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l’intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione. (Cassazione civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15877)