Decreto ingiuntivo non opposto – sentenza condanna  passata in giudicato – assimilabili – sussiste

Il decreto ingiuntivo non opposto e’ assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso e’ oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione  (Corte di Cassazione, Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19113).

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irregolare notificazione decreto ingiuntivo – termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 – quaranta giorni da conoscenza dell’atto da opporre

In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’ (Cassazione civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608)

decreto ingiuntivo  –  condanna al pagamento di una somma di denaro – mancata  opposizione – efficacia  di giudicato sia in relazione al credito  azionato sia al titolo posto a fondamento dello stesso – sussiste

 

Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (Cassazione civile, sentenza 28 novembre 2017, n. 28318)

Dichiarazione di fallimento,  decreto ingiuntivo privo del decreto di esecutorieta’  –  passaggio  in cosa giudicata formale e sostanziale-esclusione -opponibilità al fallimento – esclusione

 

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorieta’ non e’ passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non e’ opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della Legge Fallimentare, articolo 52. (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10208)