Denuncia di successione e accettazione tacita dell’eredità

La denuncia di successione non comporta accettazione tacita dell’eredità e, quindi, la prova della qualità di erede. Si tratta, infatti, di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera notizia all’amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l’applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l’eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 del codice civile. (Cassazione civile Ordinanza 21.07. 2023 n. 21901

Accettazione tacita dell’eredità e voltura catastale

L’accettazione tacita dell’eredita’ puo’ essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per se’ a comprovare un’accettazione tacita dell’eredita’ (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cassazione civile, Ordinanza, 30 aprile 2021, n. 11478)
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