Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cassazione civile, ordinanza 10 Giugno n. 15572).
decreto ingiuntivo – dichiarazione di esecutorietà definitiva – successiva dichiarazione fallimento – opponibilità a curatela- esclusione
Inopponibile alla curatela il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo dopo la dichiarazione di fallimento. (Corte di Cassazione , Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22220).
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