L’ opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore

L’opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. La sentenza che decide il giudizio deve conseguentemente accogliere la domanda del creditore istante, rigettando l’opposizione, ogni qualvolta i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono in quello, successivo, della decisione (Cassazione civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15224).