Se l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare risulti fondata su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione , il compratore ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Corte di Cassazione, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24696).