Se il credito per cui si procede e’ solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attivita’ professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non e’ consentita, ai sensi dell’articolo 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (Corte di Cassazione, Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8201)