danno – lesione rapporto parentale -stabile relazione affettiva – relazione  di affetto, di consuetudine di vita  e di abitudini – necessità – sussiste 

Il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineita’ naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini (Cassazione civile, Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20835)

erronea  comunicazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia   –   conseguenze  pregiudizievoli  – “deminutio” della propria immagine – prova – presunzioni – ammissibilità

La dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata -ex articolo 1223 c.c. – all’ente collettivo dalla “deminutio” della propria immagine determinata dalla comunicazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia dello “stato di sofferenza” di una impresa può essere  fornita anche tramite  elementi presuntivi.

La “deminutio” dell’immagine va individuata , quanto alla lesione della reputazione personale, nella “incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente collettivo” che “rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell’immagine in se’, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale”, e quanto alla lesione della reputazione sociale nella effettiva diffusione della notizia screditante (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 luglio 2017, n. 16659)

.