L’obbligo degli ascendenti di provvedere, in via subordinata solidaristica, al mantenimento dei nipoti nel caso in cui i genitori non abbiano le sostanze per provvedere è indipendente da chi sia il genitore in sofferenza economica. L’aiuto non può essere richiesto agli ascendenti del genitore che non contribuisca in prima persona al mantenimento dei propri figli nel caso in cui l’altro genitore sia in grado di farlo.
( Cassazione civile, Ordinanza 17 ottobre 2022|n. 30368).
La giurisdizione sulle domande di affidamento e mantenimento dei figli appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.
La giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente a norma dell’art.8 del Reg. CE n. 2201/2003. (Cassazione civile, Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15728).